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D.P.C.M. 215/'99 e succesive modifiche

Rumore

Rumore nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo(D.P.C.M. n. 215 del 16/04/'99 e successive modifiche e integrazioni):

Il Direttore del Laboratorio Analytical snc, prof. Emidio Borghi, autorizzato allo svolgimento dell'attività di Tecnico Competente
in acustica ambientale dall'Assessorato Ambiente della provincia di Parma è in grado di redigere la Relazione Tecnica ex D.P.C.M.
215/'99 comprovante il rispetto dei limiti di cui al medesimo decreto (Leq >=95 dB(A) e SPL max < 102 dB(A) misurati con costante di
tempo Slow). Ricordiamo che la suddetta Valutazione è in tutti i casi obbligatoria e deve essere firmata, oltre che da un Tecnico competente in Acustica ai sensi della L. 447/'95, anche dal Gestore del locale stesso. Le verifiche di cui al D.P.C.M. 215 e la successiva Relazione Tecnica devono essere rifatte ogni qualvolta venga modificato, anche se solo parzialmente, l'impianto di sonorizzazione.


Si ricorda inoltre che gli esercizi sopra indicati, vista la loro tipologia ed i relativamente alti limiti di dB ai quali devono sottostare, devono presentare duplice documentazione relativa a:

I) Documentazione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/'95.

II) Rapporto di Valutazione del rischio rumore a carico dei lavoratori ai sensi del D.L.vo 81/'08


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